Pubblico la bozza di statuto per un Comitato proposta in asssemblea il 12-1-2013
STATUTO
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituito il Comitato denominato Movimento Si al Parco Archeologico dei Cugni con sede nell’ambito territoriale del Comune di Pachino (SR)
2) Il Comitato non ha fini dilucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale.
E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
3) La durata del Comitato è limitata al conseguimento degli obbiettivi di cui all’art.2
Art. 2
Scopi e attività
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Il Comitato è apartitico.
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Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
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Il Comitato promuove la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, con particolare riferimento alla fruizione pubblica e regolamentata del Parco Archeologico dei Cugni (comprendente la necropoli, le carraie, le latomie e le grotte del Fico, Calafarina e Corruggi) e contro i progetti edilizi e industriali che compromettano la realizzazione del Parco e l’integrità del sito archeologico.
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Il Comitato si pone inoltre come obiettivo quello di realizzare le iniziative idonee a promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, culturale, sociale, turistica ed economica del sito archeologico del Parco Archeologico dei Cugni (comprendente la necropoli, le carraie, le latomie e le grotte del Fico, Calafarina e Corruggi).
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Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
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Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplicativo e non esaustivo potranno essere:
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effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
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richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
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organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni, escursioni e qualsiasi attività di pulitura del sito in accordo con gli enti competenti
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promuovere provvedimenti giudiziari a tutela del Parco Archeologico dei Cugni (comprendente la necropoli, le carraie, le latomie e le grotte del Fico, Calafarina e Corruggi)
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promuovere ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente.
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Il Comitato ha quindi l’obiettivo di far si che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alle decisioni prese nell’interesse dello scopo del Comitato
Art. 3
Risorse economiche
1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) donazioni a carattere di liberalità, elargite dagli associati per le attività del Comitato
b) eredità, donazioni e legati testamentari;
c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all’atto del suo scioglimento.
3) L’esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.
Art. 4
Soci
1) Il numero degli aderenti è illimitato.
2) Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche, che a partire dal sedicesimo anno d’età si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto. Per i minori di anni diciotto, sul modulo di iscrizione al Comitato va raccolta la firma congiunta di uno dei genitori del minore, in segno di consenso.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L’ammissione a socio è subordinata :
- alla presentazione diapposita domanda scritta da parte degli interessati;
- al compimento del sedicesimo anno d’età
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ai seguenti criteri che determinano l’esclusione dallo status di socio :
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consenso alle lottizzazioni e a qualsiasi attività industriale, di discarica o estrattiva espresso attraverso qualsiasi mezzo d’informazione o telematico (social networks, blog) ;
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essere implicati a vario titolo in Società che svolgono attività industriale, di discarica o estrattiva nelle immediate adiacenze del Parco Archeologico dei Cugni (comprendente la necropoli, le carraie, le latomie e le grotte del Fico, Calafarina e Corruggi)
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essere stati implicati in decisioni prese in varie sedi (Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale, Giunta Provinciale, Giunta Comunale, Assemblea Regionale Siciliana e Giunta Regionale e in tutte le commissioni competenti per materia) che, modificando il Piano Regolatore Generale del Comune di Pachino, hanno consentito l’approvazione di lottizzazioni e/o progetti che minacciano o potrebbero minacciare gravemente l’integrità e l’esistenza del Parco Archeologico dei Cugni (comprendente la necropoli, le carraie, le latomie e le grotte del Fico, Calafarina e Corruggi).
2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato almeno 15 giorni prima dello scadere dell’anno in corso.
6) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
b) comparsa di eventi configurabili tra le cause di esclusione previsti nell’art. 2 comma 5, non riscontrati o non palesati prima dell’iscrizione nel libro dei soci.
7) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8) Il socio receduto o escluso non ha diritto a ripresentare domanda d’iscrizione.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà
del Comitato.
Art. 7
Organi del Comitato
1) Sono organi del Comitato:
a) L’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
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Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito
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Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
Art. 8
L’Assemblea
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Comitato ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti;
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona almeno 2/3 dei soci.
7) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 4 e non superiore
a 9, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
I membri dei Consiglio Direttivo rimangono incarica un anno e sono rieleggibili per un solo mandato.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Comitato direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente e un Segretario.
4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dall’assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttiva nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legaledel Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11
Norma finale
1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuoverrà devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 12
Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.